Art. 14.
(Assegnazione della sede
e collocamento fuori ruolo).

      1. L'assegnazione alla sede di servizio all'estero avviene con decreto del Ministro degli affari esteri, previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione.
      2. Il personale è collocato fuori ruolo, per la durata del periodo durante il quale esercita le proprie funzioni all'estero, con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze.

 

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      3. Al personale già in servizio all'estero che, in corso di mandato, supera la selezione per altra funzione di insegnamento ed è collocato nella graduatoria in posizione utile per essere nominato, è consentito interrompere il mandato in corso ed assumere servizio nella nuova funzione con il nuovo mandato.
      4. Limitatamente alle aree linguistiche le cui graduatorie risultano esaurite, al personale già in servizio all'estero in area linguistica diversa e inserito in tali graduatorie in posizione utile per la nomina è consentito interrompere il mandato in corso e assumere servizio nella nuova area linguistica con un nuovo mandato.
      5. Fatti salvi i casi di gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia, il personale che, dopo aver accettato una nomina, rinuncia ad assumere servizio perde titolo a partecipare alle selezioni successive.
      6. L'amministrazione ha l'obbligo di provvedere ad espletare tutte le procedure di nomina e di invio del personale della scuola all'estero in tempo utile per un regolare inizio dell'anno scolastico secondo il calendario del Paese ospitante. In caso di inadempienza dell'amministrazione, a tale personale spetta la retribuzione a decorrere dal primo giorno di nomina giuridica.